IMPOSIZIONE DEI CONSUMI A CAMPIONE D’ITALIA dal 01 Gennaio 2020

  1. Il contesto normativo europeo

Il Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la direttiva UE 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 prevedono che dal 1° gennaio 2020Campione d’Italia:

  • entra a far parte del territorio doganale dell’Unione europea e del campo diapplicazione dell’accisa
  • mantiene l’esclusione dall’applicazione dell’IVA.

A Campione d’Italia non si paga l’IVA italiana e non si paga l’IVA svizzera. A Campioned’Italia viene riscossa l’Imposta Locale di Consumo di Campione d’Italia (ILCC) il cui gettito è attribuito al Comune Campione d’Italia. Per le operazioni effettuate dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2020 il Decreto del MEF da emanarsi entro il 30 Aprile 2020 stabilirà la data e le modalità di versamento dell’ILCC.

2. Perché l’ILCC è un’imposta sul consumo finale?

L’ILCC si applica solo ai beni e ai servizi acquistati o importati per il consumo finale; non si applica nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici. I beni e i servizi sono destinati al consumo finale quando sono impiegati per esigenze personali o familiari e non per una attività economica. Gli operatori economici stabiliti a Campione d’Italia non subiscono discriminazioni rispetto agli operatori economici di altri Paesi in quanto:

  • gli operatori economici di altri Paesi e del resto d’Italia attraverso la detrazione recuperano l’IVA che pagano ai propri fornitori;
  • gli operatori economici di Campione d’Italia non pagano l’ILCC ai propri fornitori e ricevono i beni e i servizi dagli operatori economici residenti in altri Stati o nel restodell’Italia senza IVA;
  • in entrambi i casi gli operatori economici versano l’imposta che hanno addebitato aipropri clienti consumatori finali.

3. L’ILCC si paga anche sulle importazioni?

L’ILCC si applica anche sulle importazioni a Campione d’Italia di beni provenienti da altri Paesi, compresa l’Italia, in particolare effettuate da consumatori finali (cfr. punto 4 per alcune eccezioni).

Per evitare duplicazioni d’imposta, dovute all’applicazione dell’IVA nel Paese di provenienza dei beni e all’applicazione dell’ILCC all’importazione a Campione d’Italia, sono previste soglie di franchigia e regimi di tax free, che consentono di non applicare l’ILCC se è stata già applicata l’IVA europea o svizzera, mentre l’ILCC è applicata se non vi è altra imposta sugli acquisti.

  • Le soglie di franchigia e il regime di tax free dell’ILCC sono calcolate per ognisingolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale.

In analogia con la normativa europea e federale svizzera relativa all’imposta sul valore aggiunto l’ILCC non si applica alle esportazioni.

4. L’ILCC si applica alle operazioni tra operatori economici (B2B)?

Secondo la regola generale le operazioni che intervengono tra operatori economici (operazioni business to business, B2B) non sono assoggettate a ILCC.

Pertanto gli operatori economici:

  • devono addebitare l’ILCC solo ai consumatori finali;
  • non devono addebitare l’ILCC ad altri operatori economici che abbiano comunicato di effettuare gli acquisti nell’esercizio di impresa arti o professioni;
  • non devono pagare l’ILCC alle importazioni di beni a Campione d’Italia.

Ci sono alcune eccezioni:

L’ILCC si applica alle forniture di beni e servizi verso operatori economici che svolgono determinate attività oggettivamente escluse da ILCC. Gli operatori economici che effettuano tali attività escluse dall’ILCC sono considerati essi stessi consumatori finali e, pertanto, pagano l’ILCC ai propri fornitori e non addebitanol’ILCC ai propri clienti.

Gli operatori economici che effettuano attività escluse da ILCC devono darne specifica comunicazione ai propri fornitori.

5. Quali sono le attività economiche escluse da ILCC?

L’ILCC non si applica in particolare alle operazioni rese per finalità sanitarie, finanziarie, sociali, educative, sportive.

Ad esempio sono escluse da ILCC le attività:

  • sanitarie alla persona compreso il trasporto di feriti e disabili;
  • effettuate nel settore del mercato monetario, dei capitali, assicurativo;
  • di aiuto e assistenza sociale;
  • effettuate nell’ambito dell’educazione, della formazione e della ricerca;
  • di servizi culturali e di servizi sportivi;
  • relative ai giochi.

6. Disciplina dell’ILCC

Chi versa l’ILCC al Comune di Campione d’Italia («soggetti passivi»):

  • Responsabili del versamento dell’ILCC sono le imprese, i professionisti e gli artistiche effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a Campione d’Italia nei confronti di consumatori finali;
  • In questi casi l’ILCC è addebitata ai consumatori finali insieme al corrispettivo deibeni e dei servizi e riversata al Comune;
  • In caso di importazioni di beni a Campione d’Italia per il consumo finale, l’ILCC èversata direttamente dai consumatori finali.

In che misura:

  • L’imposta è applicata secondo aliquote allineate a quelle dell’IVA svizzera (3,7% in particolare per pernottamenti in albergo, colazione inclusa; 2,5% in particolare per generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano, 7,7% in tutti gli altri casi, ad esempio, per automobili, orologi, gioielli, abiti, alcol, servizi). Tali aliquote sono inferiori a quelle dell’IVA italiana (22%, 10%, 5%, 4%).

Da quando:

  • L’ILCC si applica alle operazioni e alle importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del MEF da emanarsi entro aprile 2020.
  • Per le operazioni effettuate nel primo semestre 2020 l’imposta sarà esigibile nonprima di luglio 2020.

7. Cosa succede se il sig. Rossi residente a Campione d’Italia fa acquisti di beni a Campione d’Italia?

Il sig. Rossi acquista un bene a Campione d’Italia dal negoziante Bianchi e paga 107,7 di cui 100 è il costo del bene e 7,7 è l’ILCC.

  • Il sig. Rossi non deve fare null’altro;
  • il negoziante Bianchi tratterrà 100 e verserà al Comune 7,7.

Il signor Rossi paga al negoziante Bianchi l’ILCC con le stesse aliquote dell’IVA svizzera:

ILCC 2,5 %; 7,7% /IVA CH 2,5 %; 7,7%;

Il negoziante Bianchi:

  • verserà l’ILCC cumulativamente per le operazioni effettuate in un determinato periodo;
  • per le operazioni effettuate nel primo semestre 2020 l’ILCC sarà versata a partire da luglio, con le modalità che saranno indicate dal decreto del MEF;
  • in attesa della emanazione del decreto del MEF che stabilirà gli adempimentinecessari per l’applicazione dell’ILCC, deve comunque tenere una contabilità ordinata delle operazioni effettuate e dell’ILCC da versare per il primo semestre 2020 e documentare l’addebito dell’ILCC al consumatore finale attraverso undocumento commerciale.

8. Cosa succede se il sig. Rossi residente a Campione d’Italia fa acquisti di beni in Svizzera?

Il sig. Rossi acquista generi alimentari in Svizzera; paga 250 CHF, di cui 243,75 CHF costo e 6,25 IVA svizzera. Rientra a Campione d’Italia con tali beni.

Il sig. Rossi:

  • uscendo dalla Svizzera, rimane inciso dall’IVA svizzera, perché il valore delle merci èal di sotto della soglia di valore del tax refund (300 CHF);
  • arrivando a Campione d’Italia non paga l’ILCC perché il valore delle merci rientranella franchigia all’importazione (fissato a 300 €).

Il sig. Rossi acquista un bene in Svizzera; paga 350 CHF, di cui 324,97 costo del bene e 25,03 IVA svizzera.Il sig. Rossi:

Il sig. Rossi:

  • uscendo dalla Svizzera chiede il rimborso dell’IVA svizzera, perché il valore dellemerci è al di sopra della soglia di valore del tax refund;
  • arrivando a Campione d’Italia paga l’ILCC perché il valore delle merci supera lafranchigia all’importazione (fissato a 300 €).

In sintesi:

  • acquisti in Svizzera ≤300CHF (=274,22 €) SI IVA CH/ NO ILCC
  • acquisti in Svizzera ˃300 CHF (=274,22 €) NO IVA CH/ SI ILCC (se sopra la franchigiaall’importazione di 300 €)

Per chi fa la spesa ogni giorno in Svizzera non sono previsti oneri di sorta quando sono rispettati i limiti della franchigia all’importazione (fino a 300 € per persona).
Il consumatore campionese non paga dazi entro la soglia di franchigia doganale (300 € per persona).Sopra la franchigia, paga il dazio qualora dovuto in base alle regole della Tariffa Doganale, tenuto conto dell’origine del bene.
Per gli acquisti effettuati da privati cittadini sono previste delle semplificazioni consistenti nella dichiarazione verbale ai fini della liquidazione e riscossione dell’imposta.

Solo per gli acquisti eccedenti la franchigia all’importazione, pari a 300 € per persona, insede di prima applicazione e in attesa del decreto del MEF che stabilirà gli adempimentinecessari per il pagamento dell’ILCC all’importazione, il sig. Rossi conserva i documenticommerciali.

9. Cosa succede se il sig. Rossi residente a Campione d’Italia fa acquisti di beni a Como?

Il sig. Rossi acquista merci a Como o in altro territorio italiano diverso da quello campionese; paga 150 €, di cui 122,95 costo e 27,05 di IVA italiana.

Il sig. Rossi:

  • uscendo dal confine italiano rimane inciso dall’IVA italiana, perché il valore dellemerci è al di sotto della soglia di valore del tax refund/tax free (€ 154,94);
  • entrando in Svizzera non paga imposta perché si tratta di un transito;
  • arrivando a Campione d’Italia non paga l’ILCC perché il valore delle merci rientranonella franchigia all’importazione (€ 300).

Il sig. Rossi acquista un bene a Como o in altro territorio italiano diverso da quello campionese; paga 350 €, di cui 286,88 costo e 63,12 IVA italiana.

Il sig. Rossi:

  •  uscendo dal confine italiano chiede il rimborso dell’IVA italiana, perché il valore delle merci è al di sopra della soglia italiana di valore del tax refund (€ 154,94);
  • entrando in Svizzera non paga imposta perché si tratta di un transito;
  • arrivando a Campione d’Italia paga l’ILCC perché il valore delle merci supera la franchigia all’importazione (€ 300).

In sintesi:

  • acquisti a Como ≤154,94€ SI IVA IT (No tax refund/tax free)/IVA CH 0% /NO ILCC
  • acquisti a Como >154,94 € NO IVA IT (SI tax refund/tax free)/ IVA CH 0%/ SI ILCC (perché franchigia ILCC importazioni fino a 300 €).

Il sig. Rossi non paga dazi in quanto trattasi di merce già immessa in libera pratica nelterritorio dell’UE ma deve svolgere i seguenti adempimenti:

  • acquista i beni in regime di tax free (art. 38 quater DPR 633/1972) e li presentaall’ultima dogana di uscita dall’UE (es. Ponte Chiasso).

Solo per gli acquisti eccedenti la franchigia pari a 300€ per persona, in sede di primaapplicazione e in attesa del decreto del MEF che stabilirà gli adempimenti necessari per ilpagamento dell’ILCC all’importazione, il sig. Rossi conserva i documenti commerciali.

10. Cosa succede se il sig. Verdi, residente a Como o in Svizzera, fa acquisti di beni a Campione d’Italia?

Il sig. Verdi, comasco o svizzero, se acquista un bene ad uso personale a Campione d’Italia non paga l’ILCC in quanto il bene è ceduto a un viaggiatore in uscita dal territorio delcomune, a condizione che:

  • il bene abbia un valore superiore a 300 CHF;
  • il sig. Verdi dimostri di non essere residente a Campione d’Italia esibendo undocumento valido;
  • che il bene esca effettivamente dal territorio di Campione d’Italia.

L’effettiva uscita del bene dal territorio comunale è dimostrata con le seguenti modalità alternative:

  • dichiarazione verbale con emissione di bolletta A24;
  • bolletta di esportazione;
  • apposizione di timbro della dogana sulla fattura;
  • altra documentazione comprovante l’importazione nel resto dell’UE o in Svizzera.

In sintesi:

Sul bene acquistato a Campione d’Italia, il sig. Verdi pagherà:

  • l’IVA italiana, se l’acquisto ha come destinazione Como o altro territorio italiano diverso da quello campionese e il costo del bene è superiore a 300 € (art. 2 DM 6marzo 2009, n. 32);
  • l’IVA svizzera, sull’importazione in Svizzera, se l’acquisto ha come destinazione laSvizzera e il costo del bene è superiore a 300 CHF. In tal caso, le vigenti disposizioni svizzere si applicano.

11. Cosa succede se il sig. Rossi residente a Campione d’Italia acquista servizi a Campione d’Italia?

Il sig. Rossi pernotta a Campione d’Italia nell’hotel del sig. Bianchi e paga 103,7, di cui 100 è costo del pernottamento, colazione inclusa, e 3,7 è l’ILCC.

  • Il sig. Rossi non deve fare null’altro;
  • il sig. Bianchi si terrà 100 e verserà al Comune 3,7

Il sig. Rossi si fa tagliare i capelli a Campione d’Italia dal barbiere Bianchi campionese epaga 21,54, di cui 20 è il costo del taglio e 1,54 è l’ILCC.

  • Il sig. Rossi non deve fare null’altro;
  • il sig. Bianchi si terrà 20 e verserà al Comune 1,54

Le stesse regole si applicano se il sig. Rossi è comasco o di altro territorio italiano diverso da quello campionese, svizzero o di un altro Paese europeo o terzo.

In sintesi:
sui servizi il sig. Rossi paga l’ILCC con le stesse aliquote dell’IVA svizzera:

ILCC 3,7% – 7,7% = Iva CH 3,7% -7,7%

Il sig. Bianchi:

  • verserà l’ILCC cumulativamente per le operazioni effettuate in un determinato periodo;
  • per le operazioni effettuate nel primo semestre 2020 l’ILCC sarà versata a partire da Luglio, con le modalità che saranno indicate dal decreto del MEF;
  • in attesa della emanazione del decreto del MEF che stabilirà gli adempimenti necessari per l’applicazione dell’ILCC, deve comunque tenere una contabilità ordinata delle operazioni effettuate e dell’ILCC da versare per il primo semestre 2020 e documentare l’addebito dell’ILCC al consumatore finale attraverso un documento commerciale.

12. Cosa succede se il sig. Rossi residente a Campione d’Italia acquista un servizio di consulenza familiare?

Sono tassati nel luogo in cui il prestatore ha la sede della propria attività economica, in particolare, i servizi forniti a persone fisiche, anche se a distanza, consistenti in:

  • trattamenti e terapie;
  • consulenza coniugale, familiare e personale.

Pertanto, la prestazione resa al sig. Rossi è:

  • assoggettata a IVA svizzera del 7,7 %, se il professionista è residente o stabilito in Svizzera, a meno che non si tratti di trattamenti medici esclusi dal campod’applicazione dell’imposta;
  • assoggettata a ILCC 7,7 %, se il professionista è residente o stabilito a Campioned’Italia, a meno che non si tratti di trattamenti medici esclusi dal campod’applicazione dell’imposta;
  • assoggettata a IVA italiana del 22 %, se il professionista è residente o stabilito in Italia, a meno che non si tratti di trattamenti medici esclusi dal campod’applicazione dell’imposta.

13. Che cosa succede se il signor Rossi residente a Campione d’Italia riceve il servizio telefonico o l’accesso a Internet da un operatore

Le prestazioni di servizio in materia informatica o di telecomunicazioni rese a consumatorifinali campionesi sono tassate a Campione d’Italia se il servizio è effettivamente utilizzatonel territorio del Comune.

Il signor Rossi, per il servizio telefonico e di connessione dati a Campione, paga l’ILCC sulservizio da chiunque reso.

Il gestore telefonico, italiano o svizzero:

  • verserà l’ILCC cumulativamente per il servizio erogato in un determinato periodo;
  • per il servizio erogato nel primo semestre 2020 l’ILCC sarà versata a partire daluglio, con le modalità che saranno indicate dal decreto del MEF;
  • in attesa della emanazione del decreto del MEF che stabilirà gli adempimentinecessari per l’applicazione dell’ILCC, deve comunque tenere una contabilitàordinata delle operazioni effettuate e dell’ILCC da versare per il primo semestre2020 e documentare l’addebito dell’ILCC al consumatore finale attraverso undocumento commerciale.

14. Cosa succede se il dottor Bianchi, che svolge l’attività di dentista aCampione d’Itala, effettua acquisti di beni o servizi?

L’attività odontoiatrica rientra tra le attività sanitarie escluse da ILCC.

Pertanto, il dottor Bianchi, che ha uno studio dentistico a Campione d’Italia, non applical’ILCC alle cure dentarie che presta al proprio paziente (italiano, svizzero o campionese) e, pertanto, non deve versare ILCC al Comune.

Il dottor Bianchi quando acquista la poltrona odontoiatrica deve:

  • pagare l’ILCC al proprio fornitore, unitamente al prezzo della poltrona, se effettual’acquisto a Campione d’Italia;
  • pagare l’ILCC all’importazione, se effettua l’acquisto in Italia, in Svizzera o in un altro paese terzo o europeo;
  • comunicare al proprio fornitore o in dogana che effettua operazioni escluse da ILCC.

Gli operatori economici che effettuano operazioni escluse da ILCC (per le quali nonaddebitano l’ILCC ai consumatori finali) sopportano il costo economico dell’imposta, al paridegli operatori economici che non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVApagata sugli acquisti in quanto effettuano operazioni esenti da IVA.

15. Cosa succede se il signor Rossi residente a Campione d’Italia acquista gasolio da riscaldamento (accisa su prodotti energetici)

Il signor Rossi, residente a Campione d’Italia, si rifornisce di gasolio da riscaldamento. Il sig. Rossi, se acquista il gasolio da un fornitore italiano non residente a Campione:

  • acquista il prodotto ad accisa già assolta e in misura ridotta come previsto per i Comuni italiani climaticamente svantaggiati e non metanizzati secondo la normativa italiana (zona E);
  • non deve pagare l’IVA né italiana né svizzera (ferme restando le regole svizzere in materia di transito);
  • pagherà l’ILCC al Comune.

Il sig. Rossi, se acquista il gasolio da un fornitore svizzero:

  • deve effettuare l’importazione del prodotto;
  • deve l’accisa in misura ridotta come previsto per i Comuni italiani climaticamente svantaggiati e non metanizzati secondo la normativa italiana (zona E);
  • non deve pagare l’IVA né italiana né svizzera (ferme restando le regole svizzere inmateria d’esportazione);
  • pagherà l’ILCC al Comune.

16. Cosa succede se il signor Rossi, residente a Campione d’Italia, acquistain un territorio diverso da Campione d’Italia altri prodotti sottoposti ad accisa?

Valgono le indicazioni già fornite ai punti 8 e 9 con la precisazione che:

1)  ai fini delle dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dall’accisa per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi valgono i limiti di quantità ordinariamente applicati a tutti gli Italiani;

2)  per i prodotti sottoposti ad accisa che siano introdotti a Campione in quantitàsuperiori alle predette franchigie doganali, l’accisa è riscossa come nel resto delterritorio dell’Unione europea;

3)  per i tabacchi acquistati dal sig. Rossi in Svizzera o altro Paese Extra UE egli può acquistare fino a 200 sigarette, 100 sigaretti, 50 sigari o di 250 gr. di tabacco da fumare per passaggio della frontiera; tali acquisti sono in esenzione da IVA, accisa e dazi come per il resto degli Italiani.

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