TESTO DI LEGGE

TESTO DI LEGGE

559. È istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

560. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non si ap- plica l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull’esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

561. È soggetto passivo dell’imposta chi nel territorio del comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell’imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.

562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d’Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

563. L’imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.

564. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

565. La dichiarazione dell’imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta. In caso di omesso o in- sufficiente versamento dell’imposta si ap- plica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con paga- mento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.

566. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell’imposta nonché i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

567. L’imposta locale di consumo di Campione d’Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

568. L’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.

569. All’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».

570. All’articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d’oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».

571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

572. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra- doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d’Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell’Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d’Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l’Italia

573. L’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia nonché sui redditi di lavoro auto- nomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d’imposta.

574. Le imposte dovute sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l’imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d’imposta.

576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione de- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Com- missione, del 27 giugno 2014, relativo al- l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Com- missione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come am- missibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.

578. L’agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

579. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione euro- pea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

580. All’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Com- missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Com- missione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ».

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