VOLUNTARY DISCLOSURE

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Prot. n. 2015/44910

Disposizioni di attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute inSvizzera da soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. I residenti nel comune di Campione d’Italia possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 mediante l’emersione degli imponibili riferibili alleattività costituite o detenute in Svizzera ancorché beneficiano dell’esonero dagli obblighi di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 4, comma1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, con riferimento alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera unitamente ai relativi impieghi in investimenti e attività finanziarie detenute presso gli istituti elvetici nonché ai redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o utilizzazione.

2. Nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 1.

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3. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si rinvia al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015, n. 13193 concernente “Approvazione del modello per la richiesta di accesso allaprocedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale”.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione del comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, inserito dall’articolo 1 della legge 15 dicembre2014, n. 186, concernente “Misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale”.

Tale norma prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia siano adottate specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti di Campione d’Italia, in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

Il sopra citato comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto-legge n. 167 del 1990 dà atto che i residenti di Campione d’Italia sono già esclusi dall’obbligo di compilazione del modulo RW previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto, limitatamente alle disponibilità detenute presso istituti elvetici, derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 38, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tale esonero deve intendersi riferito non soltanto alle predette disponibilità, ma anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti dai residenti campionesi in Svizzera, “Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa”.

La predetta esclusione si applica con riferimento agli adempimenti deicontribuenti a decorrere dal periodo d’imposta 2009, fermo restando l’obbligo didichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri, da effettuarsi nei relativi quadri reddituali del modello UNICO.

Al ricorrere delle predette condizioni, non si applica il raddoppio dei termini dicui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Roma, 31 marzo 2015

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Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalitàdi avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro dicapitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasionefiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delleEntrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensidell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi

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